Convenzione
Art. 29
Denuncia
In vigore dal 10 apr 1974
Denuncia
La presente convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione dopo trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, con un preavviso di almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso la convenzione cesserà di avere efficacia:
a) In Italia:
- in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi realizzati a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;
- in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.
b) In Finlandia:
- in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi conseguiti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta, oppure durante ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;
- in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta, oppure alla fine di ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato la presente convenzione.
FATTO a Roma il 4 agosto 1967, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e finlandese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica finlandese
T. O. WAHERVUORI
Per il Governo
della Repubblica italiana
FANFANI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-29