Convenzione

Art. 24

Non discriminazione

In vigore dal 10 apr 1974
Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. Il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che abbiano la nazionalità di uno Stato contraente; b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente. 3. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggetti nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. 5. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere o denominazione. 6. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulle società prelevata in conformità della legislazione italiana.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-24

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