Convenzione

Art. 22

Patrimonio tassabile

In vigore dal 10 apr 1974
. Patrimonio tassabile 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell', è tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni mobili di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è tassabile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa. 3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonché i beni mobili, relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato. 5. L'imposta italiana sulle obbligazioni non è considerata imposta sul patrimonio.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-22

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Patrimonio tassabile (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con scambio di note relativo all'integrazione dell'art. 23 della convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971.) — Testo vigente | Portale Normativo