Convenzione
Art. 22
Patrimonio tassabile
In vigore dal 10 apr 1974
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Patrimonio tassabile
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell', è tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni mobili di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è tassabile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonché i beni mobili, relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato.
5. L'imposta italiana sulle obbligazioni non è considerata imposta sul patrimonio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-22