Convenzione

Art. 21

Redditi non espressamente indicati

In vigore dal 10 apr 1974
Redditi non espressamente indicati Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente convenzione sono tassabili soltanto in questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-21

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Redditi non espressamente indicati (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con scambio di note relativo all'integrazione dell'art. 23 della convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971.) — Testo vigente | Portale Normativo