Convenzione

Art. 19

Funzioni pubbliche

In vigore dal 10 apr 1974
Funzioni pubbliche 1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale o nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. 2. Si applicano le disposizioni degli per le remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività commerciale o industriale esplicata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-19

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Funzioni pubbliche (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con scambio di note relativo all'integrazione dell'art. 23 della convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971.) — Testo vigente | Portale Normativo