Art. 19 · Funzioni pubbliche
Convenzione

Art. 19

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Funzioni pubbliche

In vigore dal 10 apr 1974
Funzioni pubbliche 1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale o nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato. 2. Si applicano le disposizioni degli per le remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività commerciale o industriale esplicata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-c-19