Art. 1

In vigore dal 10 apr 1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con scambio di note relativo alla integrazione dell' della convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041#art-rd-1

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