Convenzione

Art. XVI

In vigore dal 16 mar 1974
Articolo XVI Le disposizioni della presente convenzione non si applicano nè alle operazioni di pesca effettuate unicamente per scopi di ricerca scientifica da navi a tal fine autorizzate da una Parte contraente, nè a quelle relative a pesca effettuata nel corso di tali operazioni. Il pesce pescato in tali circostanze non deve essere tuttavia nè venduto, nè esposto o offerto in vendita in violazione ad una raccomandazione della Commissione.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024#art-c-xvi

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Art. XVI Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud orientale, adottata a Roma il 23 ottobre 1969. — Testo vigente | Portale Normativo