Convenzione
Art. XVI
In vigore dal 16 mar 1974
Articolo XVI
Le disposizioni della presente convenzione non si applicano nè alle operazioni di pesca effettuate unicamente per scopi di ricerca scientifica da navi a tal fine autorizzate da una Parte contraente, nè a quelle relative a pesca effettuata nel corso di tali operazioni. Il pesce pescato in tali circostanze non deve essere tuttavia nè venduto, nè esposto o offerto in vendita in violazione ad una raccomandazione della Commissione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024#art-c-xvi