Convenzione
Art. XV
In vigore dal 16 mar 1974
Articolo XV
1. La Commissione stabilisce il luogo della sua sede.
2. La Commissione ha personalità giuridica. Può, in particolare, concludere contratti, acquistare beni mobili ed immobili e disporne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024#art-c-xv