Convenzione
Art. XVIII
In vigore dal 16 mar 1974
Articolo XVIII
1. La presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito di almeno quattro strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione, purchè il peso totale delle pescate nominali effettuate nella zona della convenzione dai Paesi che hanno depositato tali strumenti si elevi ad almeno settecentomila tonnellate metriche, basandosi sulle statistiche stabilite dalla FAO per l'anno 1968.
2. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, la convenzione avrà effetto, per ogni Stato il cui Governo depositerà uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il trentesimo giorno dopo quello in cui tale strumento sarà ricevuto dal depositario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024#art-c-xviii