Convenzione

Art. XIII

In vigore dal 16 mar 1974
Articolo XIII 1. Durante ogni sessione ordinaria, la Commissione adotta un bilancio per l'esercizio finanziario successivo e un progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo a quest'ultimo. La durata dell'esercizio finanziario è di due anni. Tuttavia, se la Commissione si riunisce più di una volta in sessione ordinaria durante un esercizio finanziario, può rivedere, se è necessario, il bilancio dell'anno in corso. La Commissione può adottare un bilancio supplementare durante qualunque sessione, purchè tutte le Parti contraenti siano d'accordo. 2. I contributi delle Parti contraenti al bilancio ed al bilancio supplementare sono pagabili nella o nelle valute e alla data fissata dalla Commissione. 3. Salvo decisione contraria della Commissione, viene sospeso il diritto di voto di ciascuna Parte contraente il cui arretrato dei contributi è uguale o superiore ai contributi che deve pagare per l'esercizio finanziario precedente. 4. La Commissione può anche accettare, per il proseguimento dei suoi lavori, altri contributi di qualunque provenienza, sia privata che pubblica. Tali contributi verranno utilizzati ed amministrati in conformità con il regolamento che la Commissione adotterà. 5. La Commissione fa procedere annualmente alla verifica indipendente dei suoi conti, ed esamina ed approva i conti verificati. 6. La Commissione costituisce un fondo di rotazione destinato a finanziare le sue operazioni in attesa delle riscossioni dei contributi annuali e per ogni altro fine che essa reputi necessario. La Commissione fissa l'ammontare del fondo, stabilisce gli anticipi necessari alla sua istituzione e adotta i regolamenti che disciplinano la sua utilizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024#art-c-xiii

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