Convenzione

Art. XVII

In vigore dal 16 mar 1974
Articolo XVII 1. La presente convenzione è aperta alla firma dei Governi di tutti gli Stati presenti alla Conferenza che hanno adottato la convenzione o dei Governi di tutti gli Stati membri dell'ONU o di una qualunque delle istituzioni specializzate di tale Organizzazione. 2. La firma della presente convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. 3. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che non avranno firmato la convenzione, o tutti gli altri Stati che la Commissione inviterà all'unanimità a diventare Parti alla convenzione, potranno aderirvi. 4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, d'approvazione o d'adesione saranno depositati presso il Direttore generale della FAO, qui di seguito denominato "il depositario". 5. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione non possono essere oggetto di alcuna riserva.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024#art-c-xvii

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