Convenzione

Art. XX

In vigore dal 16 mar 1974
Articolo XX Ciascuna parte contraente potrà denunciare la convenzione, con una denuncia scritta, in qualunque momento dopo la scadenza di un termine di dieci anni a partire dalla data in cui la presente convenzione sarà entrata in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024#art-c-xx

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo