Convenzione
Art. XX
In vigore dal 16 mar 1974
Articolo XX
Ciascuna parte contraente potrà denunciare la convenzione, con una denuncia scritta, in qualunque momento dopo la scadenza di un termine di dieci anni a partire dalla data in cui la presente convenzione sarà entrata in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024#art-c-xx