Art. 2

In vigore dal 16 mar 1974
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 18 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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