Convenzione

Art. XII

In vigore dal 16 mar 1974
Articolo XII 1. La Commissione nomina un Segretario esecutivo e ne stabilisce le condizioni di impiego. 2. Il Segretario esecutivo nomina il personale della Commissione secondo le norme e secondo le condizioni che la Commissione può fissare. 3. Il Segretario esecutivo assolve i compiti che la Commissione gli può affidare e in particolare: (a) riceve e trasmette tutte le comunicazioni ufficiali della Commissione; (b) prepara le previsioni di bilancio da sottoporre all'esame della Commissione durante le sue sessioni ordinarie; (c) prepara e presenta alla Commissione, durante le sue sessioni ordinarie, una relazione sulle attività della Commissione e sul programma di lavoro e prende tutti i provvedimenti necessari per la successiva pubblicazione di detta relazione nonché degli atti della Commissione; (d) provvede ad assicurare la raccolta e l'analisi delle statistiche e degli altri dati necessari al raggiungimento degli scopi della presente convenzione; (e) prepara delle relazioni su problemi statistici, biologici o di altro genere, per sottoporle alla Commissione e per l'eventuale pubblicazione; (f) autorizza l'uscita dei fondi in conformità con il bilancio della Commissione; (g) tiene i conti della Commissione; (h) assicura la cooperazione con le organizzazioni internazionali di cui all'art. XI della presente convenzione.
Storico versioni

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