Convenzione
Art. XII
12 / 21In vigore dal 16 mar 1974
Articolo XII
1. La Commissione nomina un Segretario esecutivo e ne stabilisce le condizioni di impiego.
2. Il Segretario esecutivo nomina il personale della Commissione secondo le norme e secondo le condizioni che la Commissione può fissare.
3. Il Segretario esecutivo assolve i compiti che la Commissione gli può affidare e in particolare:
(a) riceve e trasmette tutte le comunicazioni ufficiali della Commissione;
(b) prepara le previsioni di bilancio da sottoporre all'esame della Commissione durante le sue sessioni ordinarie;
(c) prepara e presenta alla Commissione, durante le sue sessioni ordinarie, una relazione sulle attività della Commissione e sul programma di lavoro e prende tutti i provvedimenti necessari per la successiva pubblicazione di detta relazione nonché degli atti della Commissione;
(d) provvede ad assicurare la raccolta e l'analisi delle statistiche e degli altri dati necessari al raggiungimento degli scopi della presente convenzione;
(e) prepara delle relazioni su problemi statistici, biologici o di altro genere, per sottoporle alla Commissione e per l'eventuale pubblicazione;
(f) autorizza l'uscita dei fondi in conformità con il bilancio della Commissione;
(g) tiene i conti della Commissione;
(h) assicura la cooperazione con le organizzazioni internazionali di cui all'art. XI della presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024#art-c-xii