Convenzione

Art. VII

In vigore dal 16 mar 1974
Articolo VII 1. La Commissione può istituire un Comitato regionale per ciascuna delle regioni che potranno essere costituite, su una base ecologica, nella zona della convenzione e un Comitato di studio per gli stocks o per ciascuno stock che si trova in tale zona. La Commissione può altresì istituire un Consiglio consultivo scientifico, qui di seguito denominato "il Consiglio". La Commissione può costituire qualunque altro organo sussidiario necessario all'esercizio delle sue funzioni e determinarne, per ogni singolo caso, la composizione e il mandato. 2. I Comitati regionali hanno le attribuzioni specificate nel presente articolo, salvo che per quanto riguarda gli stocks per i quali è stato istituito un Comitato di studio. 3. Un Comitato regionale o un Comitato di studio degli stocks può proporre, sulla base dei risultati di inchieste scientifiche, delle misure applicabili alla regione o allo stock per il quale è stato istituito, ed esamina tutte le proposte che gli vengono sottoposte dalla Commissione. 4. Un Comitato regionale o un Comitato di studio degli stocks può elaborare progetti di raccomandazioni da sottoporre alla Commissione. La Commissione li può adottare dopo avervi apportato, se del caso, le modifiche che ritiene opportune, in conformità con le disposizioni dell'art. VIII della presente convenzione. 5. La Commissione designa le Parti contraenti che possono essere rappresentate ai Comitati regionali o ai Comitati di studio degli stocks. Tuttavia, quando viene costituito un Comitato regionale o un Comitato di studio degli stocks, ogni Parte contraente che pesca nella regione o che sfrutta lo stock in questione può essere rappresentata di pieno diritto in tali Comitati. Quanto sopra vale anche se il suo litorale è adiacente a detta regione o zona in cui si trova lo stock in questione. Se una Parte contraente sfrutta uno stock al di fuori della zona di competenza di un Comitato regionale o di un Comitato di studio degli stocks, può essere rappresentata se la Commissione decide in tal senso. 6. Il Consiglio ha per mandato di aiutare e consigliare la Commissione, i suoi Comitati regionali e i suoi Comitati di studio degli stocks per quanto riguarda gli aspetti scientifici delle loro funzioni. 7. Ciascuna Parte contraente può inviare al Consiglio una delegazione scientifica composta dal numero di esperti che desidera. Il Consiglio può istituire degli organi sussidiari e stabilirne la composizione. 8. Il Consiglio può, d'intesa con la Commissione, invitare altri studiosi o esperti a partecipare a titolo consultivo alle sue deliberazioni. 9. Il Consiglio tiene delle sessioni ordinarie le cui date vengono fissate dalla Commissione, tenuto conto delle sue sessioni ordinarie. Il Consiglio può tenere delle sessioni straordinarie previa approvazione della Commissione.
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