Convenzione
Art. II
In vigore dal 16 mar 1974
Articolo II
Le disposizioni della presente convenzione non possono portare pregiudizio ai diritti, rivendicazioni o punti di vista delle Parti contraenti per quanto riguarda i limiti del mare territoriale o l'estensione della giurisdizione in materia di pesca, in conformità con il diritto internazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024#art-c-ii