Convenzione

Art. III

In vigore dal 16 mar 1974
Articolo III La presente convenzione si applica a tutte le risorse ittiologiche e alle altre risorse biologiche della zona della convenzione, ad eccezione delle risorse che possono essere escluse in virtù di transazioni o accordi conclusi dalla Commissione, in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 dell'art. XI della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024#art-c-iii

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