Convenzione
Art. I
In vigore dal 16 mar 1974
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE PER LA CONSERVAZIONE
DELLE RISORSE BIOLOGICHE
DELL'ATLANTICO SUD-EST
PREAMBOLO
I Governi degli Stati parti della presente convenzione, considerando l'interesse che essi hanno per le risorse biologiche dell'Atlantico sud-est e desiderosi di cooperare al mantenimento e allo sfruttamento razionale di tali risorse, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
1. La zona nella quale si applica la presente convenzione, qui di seguito denominata "zona della convenzione", comprende tutte le acque il cui perimetro è delimitato come segue:
Una linea che parte da un punto situato a 6°04'36'' di latitudine sud e 12°19'48'' di longitudine est, segue una direzione nord-ovest lungo la linea di rombo fino al punto di intersezione del 12° meridiano est e del 6° parallelo sud, e si dirige ad ovest lungo tale parallelo fino al 20° meridiano ovest, poi a sud lungo tale meridiano fino al 50° parallelo sud, poi ad est lungo tale parallelo fino al 40° meridiano est, poi a nord lungo tale meridiano fino alla costa del Continente africano, poi ad ovest lungo tale costa fino al punto di partenza.
2. Il limite est, situato sul 40° meridiano est, sarà riveduto qualora dovesse essere stabilita una convenzione per la conservazione delle risorse biologiche del mare che si applichi ad una zona immediatamente adiacente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024#art-c-i