Convenzione

Art. V

In vigore dal 16 mar 1974
Articolo V 1. La Commissione si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni due anni. Può essere convocata in sessione straordinaria in qualsiasi momento, su richiesta di una delle Parti contraenti, purchè tale domanda sia appoggiata da almeno altre tre Parti contraenti. 2. Ciascuna Parte contraente è rappresentata alla Commissione da non più di tre delegati che possono essere accompagnati da esperti e consiglieri. 3. Ciascuna Parte contraente dispone di un voto in seno alla Commissione. Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, le decisioni della Commissione sono prese alla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. Il quorum è costituito dai due terzi delle Parti contraenti. 4. Ad ogni sessione ordinaria la Commissione nomina tra i delegati un ufficio costituito da un Presidente, un primo Vice Presidente e un secondo Vice Presidente, i cui mandati scadono con la nomina dei loro successori nella sessione ordinaria successiva e non possono essere eletti più di due volte di seguito per le stesse funzioni. Un delegato non ha il diritto di voto quando esercita le funzioni di Presidente. 5. Le lingue di lavoro della Commissione sono l'inglese, il francese e lo spagnolo. 6. La Commissione adotta il regolamento interno e tutte le altre disposizioni interne d'ordine amministrativo necessarie all'esercizio delle sue funzioni. Gli organi sussidiari istituiti dalla Commissione in virtù delle disposizioni dell'art. VII possono fissare il loro regolamento interno, che entra in vigore solo dopo essere stato approvato dalla Commissione.
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