Convenzione
Art. IX
In vigore dal 16 mar 1974
Articolo IX
1. Con riserva delle disposizioni del presente articolo, le Parti contraenti si impegnano ad applicare tutte le raccomandazioni adottate dalla Commissione in conformità con l'art. VIII della presente convenzione.
2. Ciascuna Parte contraente può presentare una obiezione alla Commissione, entro novanta giorni dalla notifica di una raccomandazione e in tal caso non sarà tenuta ad osservare tale raccomandazione.
3. Se una obiezione viene presentata entro il termine di novanta giorni, previsto dal precedente paragrafo, qualsiasi altra Parte contraente può presentare, in qualunque momento, una obiezione entro un periodo supplementare di sessanta giorni, o entro un termine di trenta giorni dal ricevimento della notifica di un'obiezione presentata da un'altra Parte contraente nel periodo supplementare di sessanta giorni.
4. Se almeno tre Parti contraenti presentano obiezioni ad una raccomandazione, tutte le altre Parti contraenti sono dispensate, per questo fatto, dall'obbligo di osservare tale raccomandazione; tuttavia alcune di esse o tutte le Parti contraenti possono convenire tra di loro di osservarla.
5. Ciascuna Parte contraente che ha presentato una obiezione ad una raccomandazione può ritirarla in ogni momento; con riserva delle disposizioni del seguente paragrafo, la Parte contraente osserva allora tale raccomandazione entro novanta giorni.
6. La Commissione notifica alle Parti contraenti, non appena le riceve, tutte le obiezioni o il ritiro delle medesime.
Storico versioni
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