Art. II
Convenzione

Art. II

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In vigore dal 16 mar 1974
Articolo II Le disposizioni della presente convenzione non possono portare pregiudizio ai diritti, rivendicazioni o punti di vista delle Parti contraenti per quanto riguarda i limiti del mare territoriale o l'estensione della giurisdizione in materia di pesca, in conformità con il diritto internazionale.
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