Art. XVI
Convenzione

Art. XVI

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In vigore dal 16 mar 1974
Articolo XVI Le disposizioni della presente convenzione non si applicano nè alle operazioni di pesca effettuate unicamente per scopi di ricerca scientifica da navi a tal fine autorizzate da una Parte contraente, nè a quelle relative a pesca effettuata nel corso di tali operazioni. Il pesce pescato in tali circostanze non deve essere tuttavia nè venduto, nè esposto o offerto in vendita in violazione ad una raccomandazione della Commissione.
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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1024#art-c-xvi