Art. 32

LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

In vigore dal 25 nov 1973
Al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non competono: le indennità ed i compensi per incarichi di insegnamento previsti dall' del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dalla legge 16 giugno 1949, n. 307, dall' della legge 17 luglio 1954, n. 600, dalla legge 20 giugno 1956, n. 612, dall' della legge 29 aprile 1957, n. 310, dall' della legge 23 aprile 1959, n. 189, dall' della legge 19 maggio 1964, n. 345, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, dall'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1972, n. 985; l'indennità di cui all' della legge 3 giugno 1971, n. 397; le indennità previste dall'art. 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modificazioni, dall' della legge 9 ottobre 1951, n. 1134, dalla lettera C della tabella II annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni, dall' del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360 e successive modificazioni, dall'art. 16 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo