Art. 34
LEGGE 15 novembre 1973, n. 734
In vigore dal 25 nov 1973
Dall'importo netto dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per il periodo dal 1° gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sarà detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto corrisposto o riscosso da ciascun dipendente durante lo stesso periodo per indennità, compensi, proventi, assegni ed emolumenti soppressi o non dovuti a norma della presente legge, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 144. Nei casi in cui sia consentito ed ove gli interessati optino per il conguaglio, non si applicano le norme di cui ai successivi commi secondo e terzo.
Nei confronti del personale doganale, non si fa luogo ad alcun conguaglio per lo stesso periodo e si considera acquisito a titolo di assegno perequativo pensionabile, assegno mensile di cui all', indennità di missione e indennità di servizio doganale quanto riscosso dallo stesso personale durante il periodo medesimo per i servizi prestati nell'interesse del commercio.
Parimenti non si fa luogo a conguaglio per il personale degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tra i compensi corrisposti ai sensi dei commi decimo e undicesimo dell' del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, ed i compensi e le indennità di missione previsti dal secondo comma dell' della presente legge.
Nei confronti del personale delle imposte di fabbricazione il conguaglio opera limitatamente alle quote di riparto delle indennità di cui alla colonna 4 della tabella allegata al decreto ministeriale 14 luglio 1971.
I compensi corrisposti ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 144, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono detratti dall'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;734#art-34