Art. 26
LEGGE 15 novembre 1973, n. 734
In vigore dal 25 nov 1973
Le riassegnazioni di fondi a favore del bilancio del Ministero della marina mercantile, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 19, in relazione alla ritenuta del 5 per mille sui contributi concessi ai cantieri ed agli stabilimenti di costruzioni navali, sono consentite limitatamente alle spese per missioni relative all'espletamento del controllo e della vigilanza ministeriale sui cantieri e stabilimenti medesimi.
È parimenti limitata alle spese per missioni la riassegnazione delle somme che, in base ai capitolati allegati alle convenzioni tra lo Stato e le società di navigazione esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale, sono trattenute, per lo svolgimento dei compiti connessi al controllo ed alla vigilanza ministeriale, sui contributi concessi a dette società.
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