Art. 21

LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

In vigore dal 25 nov 1973
I compensi previsti dall'art. 62, comma quarto, del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e gli onorari stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici 18 settembre 1967 per gli ingegneri ed architetti dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio, vanno versati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Nessun corrispettivo è dovuto agli interessati per l'attività a carattere professionale dagli stessi eventualmente svolta quali dipendenti o in rappresentanza dello Stato eccettuato il compenso per lavoro straordinario per l'attività svolta oltre il normale orario di lavoro anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle norme in materia, e l'indennità di missione per i servizi fuori sede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo