Art. 17

LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

In vigore dal 25 lug 1982
Le indennità dovute dai privati e dagli enti non territoriali per i sottoindicati servizi restano fissate nelle misure stabilite con i decreti ministeriali a fianco di ciascuno indicate: servizi straordinari prestati dal personale doganale e della guardia di finanza nell'interesse del commercio - decreto del Ministro per le finanze 29 luglio 1971; analisi di merci e riscontri tecnici fuori orario o fuori sede - decreto del Ministro per le finanze 18 aprile 1973; riscontri tecnici eseguiti fuori orario o fuori ufficio dal personale delle imposte di fabbricazione - decreto del Ministro per le finanze 14 luglio 1971; CAPOVERSO ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 1982, n. 464 .
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