Art. 20

LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

In vigore dal 25 nov 1973
Nel caso in cui la media mensile del premio industriale riscosso nell'anno 1972 dal personale del Ministero per il tesoro e da quello amministrativo della Corte dei conti in servizio rispettivamente presso l'ufficio centrale di ragioneria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso l'ufficio di riscontro atti della stessa amministrazione risulti superiore all'importo dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata ad personam limitatamente al personale non dirigente del predetto Ministero e della Corte dei conti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso gli uffici medesimi. La differenza conservata ad personam sarà riassorbita con gli aumenti economici a carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo per progressione di carriera e di classe e si perde in caso di passaggio ad altro ufficio.
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