Art. 23
LEGGE 15 novembre 1973, n. 734
In vigore dal 25 nov 1973
Resta fermo il disposto dell' della legge 6 dicembre 1965, n. 1441.
Restano, del pari, ferme le disposizioni concernenti l'indennità speciale di seconda lingua di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165, anche nei confronti del personale di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477.
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