Art. 29
LEGGE 15 novembre 1973, n. 734
In vigore dal 25 nov 1973
Ai segretari comunali, esclusi i fruenti di trattamento dirigenziale, ed agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, l'assegno perequativo pensionabile è attribuito nella stessa misura prevista per gli impiegati della carriera direttiva, di ruolo e non di ruolo, dello Stato, di corrispondente parametro di stipendio.
Nel caso in cui la misura della media mensile dell'indennità di alloggio e della quota dei diritti di segreteria percepiti dai singoli interessati nell'anno 1972 ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata come assegno ad personam, da riassorbire ai sensi dell'ultimo comma dell' della presente legge.
Restano salvi i compensi mensili previsti dall' della legge 8 giugno 1962, n. 604, e dal penultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1972, n. 749.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-11-15;734#art-29