Art. 33

LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

In vigore dal 25 nov 1973
Gli assegni personali di cui agli del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni ed all' del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870, sono soppressi nei confronti del personale che beneficia dell'assegno perequativo pensionabile di cui all' della presente legge. Gli assegni personali pensionabili previsti dagli articoli 62 della legge 10 aprile 1964, n. 193, 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e 46 della legge 5 aprile 1964, n. 284 sono soppressi.
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