Art. 40

LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

In vigore dal 25 nov 1973
All'onere netto derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 116.000 milioni annui, escluso quello previsto dall'articolo 28 si provvede, per lo esercizio finanziario 1973, mediante riduzione, rispettivamente, per milioni 31.200 e milioni 84.800 dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e, per l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei bilanci delle amministrazioni interessate, compreso quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
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