Art. 10

LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

In vigore dal 4 gen 1979
Agli ispettori generali, ai direttori capi e di prima classe ed agli ispettori capi delle dogane, non dirigenti, che siano assegnati al servizio ispettivo centrale oppure alle dogane, nonchè al personale doganale, esclusi i dirigenti, che venga assegnato all'ufficio centrale di riscontro, all'ufficio tecnico centrale delle dogane, ai compartimenti doganali di ispezione, all'ufficio divieti, all'ispettorato generale dei servizi aerei doganali e all'Istituto centrale di statistica spetta, per tutto il tempo in cui sono destinati presso i predetti servizi, uffici e compartimenti, un assegno mensile pari alla differenza tra la media mensile delle quote attribuite a ciascuna qualifica nell'anno 1972, ridotta di un importo corrispondente al compenso per venti ore di lavoro straordinario, e l'importo mensile dell'assegno perequativo pensionabile. (1) COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 dicembre 1978, n. 852 . COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 dicembre 1978, n. 852 .
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