Art. 9

LEGGE 16 ottobre 1973, n. 676

In vigore dal 28 nov 1973
A decorrere dal 1 luglio 1973, lo Stato concorre alle spese per le provvidenze previste agli della presente legge con un contributo annuo di lire 1.500 milioni, da ripartirsi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tra la Cassa marittima Adriatica, la Cassa marittima Meridionale e la Cassa marittima Tirrena, in proporzione dei rispettivi oneri sostenuti per le provvidenze stesse. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può concedere, in conto, anticipazioni semestrali sulla base dei preventivi delle tre Casse regolarmente approvati.
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