Art. 7
LEGGE 16 ottobre 1973, n. 676
In vigore dal 28 nov 1973
Con decorrenza dal 1 luglio 1973, i familiari dei marittimi imbarcati su natanti da pesca e assicurati contro le malattie, hanno diritto all'assistenza ospedaliera nella forma e nei limiti previsti dalle Casse marittime.
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