Art. 3

LEGGE 16 ottobre 1973, n. 676

In vigore dal 28 nov 1973
I contributi di cui all' della presente legge sono destinati fino al massimo del 30 per cento dell'intero ammontare, per opere e acquisti di cui alle lettere a), c) e d) dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nel testo modificato dalla presente legge.
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