Art. 8

LEGGE 16 ottobre 1973, n. 676

In vigore dal 28 nov 1973
Ad integrazione dell'indennità di malattia dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca è corrisposto, dal 1 luglio 1973, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale all'indennità predetta, entro il limite massimo di lire 2000 giornaliere. L'assegno integrativo è ridotto, con la stessa decorrenza e nella stessa misura dell'aumento che subisce l'indennità di malattia, per effetto di mutamenti alla retribuzione convenzionale alla quale è commisurato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-10-16;676#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo