Art. 5

LEGGE 16 ottobre 1973, n. 676

In vigore dal 25 giu 1976
Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire tremila milioni per l'esercizio 1973. Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dall' della legge 28 marzo 1968, n. 479, è prorogato al 31 dicembre 1988.
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