Art. 10
LEGGE 16 ottobre 1973, n. 676
In vigore dal 28 nov 1973
Gli assegni familiari spettano, ai sensi del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, ai caratisti di un natante, qualsiasi sia il loro numero, imbarcati sulla nave da loro stessi armata per la pesca e retribuiti alla stregua degli altri lavoratori imbarcati sulla stessa nave.
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