Art. 11

LEGGE 16 ottobre 1973, n. 676

In vigore dal 28 nov 1973
L'articolo 17 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è sostituito con il seguente: "È autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, la spesa di lire 350 milioni per la costruzione o per l'acquisto e la trasformazione - compreso l'acquisto di strumenti scientifici e di navigazione - di una nave da adibire a ricerche tecnologiche nel campo della pesca marittima".
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