Art. 6
LEGGE 16 ottobre 1973, n. 676
In vigore dal 28 nov 1973
La lettera f) del secondo comma dell' della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è sostituita dalla seguente:
"f) costruzione, ammodernamento, acquisto di opere, impianti ed attrezzature a terra e a bordo, per la conservazione e la lavorazione del pescato, nonchè per la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti ittici, per l'approvvigionamento dei natanti da pesca, per altri impianti e manufatti d'uso collettivo per la pesca;".
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