Convenzione

Art. 22

Concessione di una deduzione o di un credito

In vigore dal 22 mag 1973
Concessione di una deduzione o di un credito 1. Le leggi degli Stati contraenti continueranno a regolare l'imposizione dei redditi che sorgano in ciascuno degli Stati contraenti salvo che non vi siano esplicite contrarie disposizioni nella presente Convenzione. Quando i redditi sono soggetti ad imposta in entrambi gli Stati contraenti, la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Nel caso di un residente dell'Italia: l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposte di Trinidad e Tobago sul reddito (non esente in Trinidad e Tobago in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente: a) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Trinidad e Tobago deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata in Trinidad e Tobago su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo; b) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto alla imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Trinidad e Tobago eccedente il 30 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. 3. Nel caso di un residente di Trinidad e Tobago: fatte salve le disposizioni della legislazione di Trinidad e Tobago concernenti l'imputazione a credito sull'imposta di Trinidad e Tobago dell'imposta dovuta in un Paese diverso da Trinidad e Tobago (che non contrastino col principio generale in questione): a) l'imposta italiana dovuta secondo la legislazione dell'Italia ed in conformità della presente Convenzione, sia direttamente che mediante ritenuta, sugli utili, o sui redditi derivanti da fonti situate in Italia (esclusa, per quanto concerne i dividendi, l'imposta dovuta sugli utili con i quali i dividendi sono pagati) sarà imputata a credito su ogni imposta di Trinidad e Tobago dovuta sugli stessi utili o redditi sui quali è calcolata l'imposta italiana; b) nel caso di dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad una società residente di Trinidad e Tobago e che controlli direttamente od indirettamente almeno il 10 per cento del potere di voto nella società, il credito terrà conto (oltre alle imposte italiane importabili ai sensi della lett. a) dell'imposta italiana dovuta dalla società sugli utili con i quali detti dividendi sono pagati. 4. Qualora, in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non vengono prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo, le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del calcolo della deduzione di imposta di cui al paragrafo 2 o del credito di cui al paragrafo 3.
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urn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-22

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Concessione di una deduzione o di un credito (Art. 22 Ratifica ed esecuzione, della convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971.) — Testo vigente | Portale Normativo