Convenzione
Art. 19
Funzioni pubbliche
In vigore dal 22 mag 1973
Funzioni pubbliche
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato.
2. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni, pensioni o vitalizi pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-19