Convenzione

Art. 18

Pensioni

In vigore dal 22 mag 1973
Pensioni 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell', le pensioni, i vitalizi e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Il termine "vitalizio" come usato nel presente articolo designa una somma fissa pagabile periodicamente a scadenze determinate, durante la vita o durante un periodo di tempo determinato o determinabile in forza di una obbligazione ad effettuare i pagamenti in corrispettivo di una adeguata e piena prestazione in denaro o in valore equivalente. 3. Il termine "pensione" come usato nel presente articolo, designa i pagamenti periodici effettuati dopo il collocamento a riposo o la morte in relazione a servizi resi, od a titolo di risarcimento per danni subiti in connessione ad un cessato impiego.
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urn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-18

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