Convenzione

Art. 13

Spese di gestione

In vigore dal 22 mag 1973
Spese di gestione 1. L'imposta applicata da uno Stato contraente sui pagamenti effettuati da un'impresa di detto Stato contraente ad una impresa dell'altro Stato contraente per la fornitura di servizi di amministrazione e di altri servizi personali, professionali e tecnici, quando tali pagamenti sono connessi a servizi prestati nel detto primo Stato contraente da o per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente non deve eccedere il 5 per cento dello ammontare lordo di tali pagamenti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano se l'impresa a cui vengono effettuati i pagamenti ha nello Stato contraente dal quale i pagamenti provengono una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i pagamenti medesimi. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-13

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