Convenzione
Art. 8
Navigazione marittima ed aerea
In vigore dal 22 mag 1973
Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
3. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica alla parte di utili derivanti nell'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale, ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione ad un servizio in "pool", ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-8