Convenzione

Art. 3

Definizioni di carattere generale

In vigore dal 22 mag 1973
Definizioni di carattere generale 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Trinidad e Tobago" designa il Paese di Trinidad e Tobago; e quando è usato il senso geografico designa l'isola di Trinidad e l'isola di Tobago; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano come il contesto richiede l'Italia oppure Trinidad e Tobago; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "autorità competente" designa: 1. per quanto concerne Trinidad e Tobago, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; 2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-3

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