Convenzione

Art. 2

Imposte considerate

In vigore dal 22 mag 1973
Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) Per quanto concerne Trinidad e Tobago: l'imposta sulle società (the corporation tax) e l'imposta sul reddito (the income tax). (qui di seguito indicate quali "imposte di Trinidad e Tobago". b) Per quanto concerne l'Italia: I. - l'imposta sul reddito dei terreni; II. - l'imposta sul reddito dei fabbricati; III. - l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; IV. - l'imposta sul reddito agrario; V. - l'imposta complementare progressiva sul reddito; VI. - l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio; VII. - l'imposta sugli utili distribuiti dalle società. (qui di seguito indicate quali "imposte italiane"). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1973-03-20;167#art-c-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo